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Novità e giurisprudenza

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Apprendiamo dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 25.09.2023 che tra i provvedimenti adottati nel decreto-legge è compresa una «norma interpretativa che in coerenza con le decisioni della Commissione Europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende».

Tale norma si è resa necessaria per la incertezza giurisprudenziale nelle controversie avanti al Tribunale del Lavoro nelle quali i dipendenti Alitalia hanno rivendicato il diritto alla prosecuzione del rapporto con ITA che ha continuato a svolgere la medesima attività di trasporto aereo passeggeri dal 15.10.2021 cessata la notte del 14.10 da Alitalia.

Intervento abnorme, inammissibile costituzionalmente e per le norme dei trattati UE, assai pericoloso per i rischi di imputazioni penali di molti soggetti Istituzionali, per una pluralità di ragioni.

a) Non vi è nessuna «norma da interpretare» ma unicamente «fatti» il cui accertamento, e le conseguenze giuridiche, spettano unicamente ai Giudici (ex art. 101 e 111 Costituzione); vi è poi una differenza strutturale tra «continuità economica» valevole per gli aiuti di Stato, e «conservazione della identità organizzativa valevole per il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto ai sensi della Direttiva 23/2021 e art. 2112 c.c.» che spetta ai Giudici accertare e valutare;

b) La Commissione Europea non è un Organo Giurisdizionale e adotta decisioni solo nelle materie ad essa riservate dal trattato istitutivo tra le quali il ricorrere o meno di aiuti di stato illegittimi ed in violazione delle regole della concorrenza e MAI questioni attinenti il diritto del lavoro e, meno che mai, il diritto dei prestatori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della Direttiva 23/2001 e dell’art. 2112 c.c. nel caso di trasferimento di azienda o ramo di essa;

c) Lo Stato italiano, attraverso il Governo e per esso il Ministero del Tesoro, controlla la società ITA (come pure Alitalia) ed è dunque «parte sostanziale» nelle controversie di lavoro e non può interferire in esse con norme aventi forza di legge che determinano l’esito della controversia imponendo ai Giudici la soluzione ad essa favorevole: intervento inammissibile anche ai sensi dell’art. 6 CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, oltreché delle già richiamate norme costituzionali;

d) Conseguenza immediata, e di rilievo enorme: se la «interpretazione» del Governo è «autentica» subito dovrebbero essere indagati per bancarotta fraudolenta i Giudici Fallimentari del Tribunale di Civitavecchia, i Commissari di Alitalia in A.S., i vertici di ITA e del Ministero Del Tesoro. Avrebbero infatti autorizzato la cessione di beni o complessi di beni, distinti e non costituenti ramo di azienda, al prezzo di 1 euro (che, non è certo «prezzo di mercato», come imposto dalla Commissione UE nella nota Decisione) invece che di centinaia di milioni di euro (lo stesso ramo di azienda trasporto passeggeri – Aviation – era stato acquistato da Alitalia nel 2014 per oltre 900 milioni). Il danno per tutti i creditori di Alitalia in AS, tra cui lo Stato Italiano che deve recuperare centinaia di milioni di aiuti di stato illegittimi, i lavoratori, fornitori ecc., è infatti enorme.

Roma, 26.09.2023

Avv. Pier Luigi Panici

Osservazioni sul Decreto Legge del Governo sul caso ITA
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In data 26.07.2023 è stata pubblicata la motivazione della sentenza n. 6205/2023, con la quale il Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nella persona del dott. Cottatellucci, ha accertato la sussistenza del trasferimento del ramo d'azienda tra Alitalia e ITA verificatosi in data 14 ottobre 2021 ed ha dichiarato il diritto di 77 lavoratori (assistiti dallo Studio Legale Panici) alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di ITA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.


Il Tribunale ha accolto la domanda principale con motivazione ampia, rigorosa e del tutto condivisibile.


In allegato trovate la sentenza, buona lettura.

Sentenza n. 6205-2023
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Con il dispositivo di sentenza n. 6205/2023, pubblicato in data 14.06.2023, il Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nella persona del dott. Cottatellucci, ha accertato la sussistenza del trasferimento del ramo d'azienda tra Alitalia e ITA verificatosi in data 14 ottobre 2021 ed ha dichiarato il diritto di 77 lavoratori (assistiti dallo Studio Legale Panici) alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di ITA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c..


I lavoratori hanno quindi diritto alle retribuzioni maturate dalla data del trasferimento del ramo d'azienda ed al ripristino del rapporto con ITA, alle medesime condizioni economiche e normative vantate con Alitalia.


Una bomba contro il malaffare e l'illegalità di Stato: per fortuna che, per i lavoratori, c'è la Giustizia del Lavoro.


Dispositivo di sentenza n. 6205-2023
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