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Novità e giurisprudenza

Ecco una prima sentenza di Corte di Appello -


ottenuta dallo Studio Legale Panici e Associati- che applica uno dei principi della Corte Costituzionale 22/2024: come paventato da alcuni "i vizi riconducibili alla procedura di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori" escludono la reintegrazione; e ciò "nel regime di tutela sia della legge 92/2012 sia del d. Lgs. 23/2015".


La Corte Costituzionale non è andata per il sottile distinguendo - come era doveroso - tra vizi "procedurali" e vizi "sostanziali": una cosa è infatti la modalità di applicazione del principio di cui all'art. 7, altra cosa il suo contenuto essenziale - sostanziale, ovvero l'esercizio del diritto di difesa in applicazione del principio millenario "audietur et altera pars".


E ovviamente la Corte di Appello di Roma si è adeguata ritenendo la ingiustificatezza - con la relativa tutela - del licenziamento del dirigente che non era stato sentito a voce in sua difesa e non la nullità come richiesta in via principale; e, lo stesso principio, vale ovviamente per tutti gli altri lavoratori subordinati.


Ma la questione resta aperta e vedremo cosa dirà la Cassazione.


Ed infatti:


a) l'art. 7 prevede che" il datore non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa": dunque un'atto vietato e la conseguente nullità - inidoneità ad estinguere il rapporto, come conseguenza del suo esercizio;


b) gli art. 4 D. Lgs. 23/2015 ed il sesto comma dell'art. 18 L. 300/70 escludono la reintegrazione per "violazione... della procedura di cui all'art.7 L. 300/70...": dunque un vizio procedurale e non sostanziale.

Sentenza Corte di Appello di Roma - Sez. Lav. 1294-2024
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Con la pronuncia che trovate in allegato (ottenuta dal nostro Studio Legale) la Suprema Corte ha ribadito l'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di indicare nella comunicazione di avvio della procedura di cui all'art. 1 l. 223/1991, le ragioni della mancata adozioni della rotazione -e dei criteri di scelta- dei lavoratori da collocare in CIGS a zero ore.

Tale obbligo sussiste anche qualora l'unità produttiva venga chiusa.



Cassazione_2024_07642
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  • Immagine del redattoreStudio Legale Panici e Associati

Il Tribunale di Roma, con ampia ed ineccepibile motivazione, ha dichiarato l’inefficacia della cessione dei rami d’azienda realizzata il 1º giugno 2022 dalla Bnl ad Accenture, ed ha quindi ordinato alla Banca di ripristinare, alle proprie dipendenze, il rapporto di lavoro dei ricorrenti (assistiti dallo Studio Legale Panici).


Il Tribunale, nella sentenza, ha individuato tutti gli indici rivelatori dell’illegittimità dell’operazione societaria: l’inesistenza di autonomia funzionale, gestionale, operativa, tecnico-informatica, di business, di produzione nonché di formazione delle risorse.


Una grande vittoria per molti lavoratori!


Sentenza cessione ramo d'azienda illegittima BNL
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